Art. 11
Accesso ai riscontri degli utenti e loro conservazione
In vigore dal 29 lug 2020
Accesso ai riscontri degli utenti e loro conservazione
1. I dati relativi ai riscontri degli utenti sono conservati nell’archivio comune di dati collegato al pannello di gestione comune.
2. La Commissione attribuisce i diritti di accesso ai riscontri degli utenti conservati nell’archivio comune di dati ai soggetti elencati di seguito:
a)
i coordinatori nazionali e la Commissione hanno accesso ai riscontri degli utenti, ad eccezione dei commenti a testo libero;
b)
i fornitori di servizi hanno accesso ai riscontri degli utenti relativi ai servizi di cui sono responsabili, compresi commenti a testo libero formulati dagli utenti tramite lo strumento di riscontro comune.
3. La Commissione provvede affinché i riscontri degli utenti siano conservati nell’archivio comune di dati per un massimo di tre anni e siano cancellati automaticamente una volta trascorso tale periodo.
4. La Commissione provvede affinché il pannello di gestione comune consenta agli utenti che lo utilizzano di:
a)
effettuare ricerche sui riscontri, ordinarli e filtrarli;
b)
visualizzare i riscontri in grafici e diagrammi;
c)
estrarre i dati sotto forma di tabelle e scaricarle.
Storico versioni
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