Art. 10

Trasmissione del riscontro degli utenti

In vigore dal 29 lug 2020
Trasmissione del riscontro degli utenti 1.   Tutti i riscontri forniti dagli utenti tramite lo strumento comune di riscontro degli utenti, unitamente agli URL di cui all’, sono trasferiti automaticamente, non appena sono forniti dagli utenti, all’archivio comune di dati. 2.   I fornitori di servizi che raccolgono i riscontri tramite uno strumento alternativo di riscontro degli utenti si avvalgono del meccanismo di cui all’, paragrafo 1, lettera c) e rispettano i requisiti tecnici di interoperabilità definiti all’allegato II per rendere possibile il trasferimento simultaneo dei riscontri degli utenti, non appena sono forniti, ai destinatari di tali riscontri a livello nazionale e all’archivio comune di dati. I fornitori procedono in alternativa al trasferimento asincrono in blocco di tutti i riscontri forniti nel corso di un mese civile entro cinque giorni lavorativi dalla fine di tale mese. 3.   I fornitori di servizi che si avvalgono di uno strumento alternativo di riscontro degli utenti provvedono affinché: a) solo i riscontri alle domande e alle valutazioni corrispondenti a quanto contenuto nello strumento comune di riscontro degli utenti siano trasferiti all’archivio comune di dati; b) i riscontri forniti in testo libero non siano trasmessi all’archivio comune di dati; c) gli URL delle pagine web dalle quali sono raccolti i riscontri siano trasmessi, unitamente ai riscontri, all’archivio comune di dati. 4.   I fornitori di servizi che soddisfano i requisiti per beneficiare dell’eccezione di cui all’, paragrafo 3, garantiscono che i riscontri sulle domande analoghe a quelle contenute in un’indagine siano trasmessi all’archivio comune di dati.
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