Art. 12

Responsabilità

In vigore dal 29 lug 2020
Responsabilità 1.   I fornitori di servizi che si avvalgono di strumenti alternativi di riscontro degli utenti sono responsabili dei seguenti aspetti: a) il funzionamento dei propri strumenti tramite cui raccolgono i riscontri degli utenti a norma del regolamento (UE) 2018/1724; b) il trasferimento dei riscontri, in blocco o sotto qualsiasi altra forma, all’archivio comune di dati tramite il servizio di interconnessione fornito dalla Commissione; c) il rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dal presente regolamento; d) la sicurezza degli strumenti nazionali che raccolgono i riscontri degli utenti e partecipano alla relativa trasmissione. 2.   I fornitori di servizi che si avvalgono dello strumento comune di riscontro degli utenti sono responsabili dell’inserimento di link in tale strumento in conformità del presente regolamento. 3.   La Commissione è responsabile dei seguenti aspetti: a) il funzionamento, la sicurezza e l’accessibilità dello strumento comune di riscontro degli utenti; b) i link allo strumento comune di riscontro degli utenti che devono essere inseriti nelle pagine web di competenza dell’Unione; c) il funzionamento del servizio di interconnessione di cui al paragrafo 1, lettera b); d) la manutenzione e la garanzia della disponibilità dell’infrastruttura necessaria al ricevimento dei trasferimenti di dati.
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Responsabilità (Art. 12 Regolamento (UE) 2020/1121) — Testo vigente | Portale Normativo