Art. 12
Responsabilità
In vigore dal 29 lug 2020
Responsabilità
1. I fornitori di servizi che si avvalgono di strumenti alternativi di riscontro degli utenti sono responsabili dei seguenti aspetti:
a)
il funzionamento dei propri strumenti tramite cui raccolgono i riscontri degli utenti a norma del regolamento (UE) 2018/1724;
b)
il trasferimento dei riscontri, in blocco o sotto qualsiasi altra forma, all’archivio comune di dati tramite il servizio di interconnessione fornito dalla Commissione;
c)
il rispetto dei requisiti tecnici stabiliti dal presente regolamento;
d)
la sicurezza degli strumenti nazionali che raccolgono i riscontri degli utenti e partecipano alla relativa trasmissione.
2. I fornitori di servizi che si avvalgono dello strumento comune di riscontro degli utenti sono responsabili dell’inserimento di link in tale strumento in conformità del presente regolamento.
3. La Commissione è responsabile dei seguenti aspetti:
a)
il funzionamento, la sicurezza e l’accessibilità dello strumento comune di riscontro degli utenti;
b)
i link allo strumento comune di riscontro degli utenti che devono essere inseriti nelle pagine web di competenza dell’Unione;
c)
il funzionamento del servizio di interconnessione di cui al paragrafo 1, lettera b);
d)
la manutenzione e la garanzia della disponibilità dell’infrastruttura necessaria al ricevimento dei trasferimenti di dati.
Storico versioni
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