Art. 11 · Accesso ai riscontri degli utenti e loro conservazione

Art. 11

Accesso ai riscontri degli utenti e loro conservazione

In vigore dal 29 lug 2020
Accesso ai riscontri degli utenti e loro conservazione 1.   I dati relativi ai riscontri degli utenti sono conservati nell’archivio comune di dati collegato al pannello di gestione comune. 2.   La Commissione attribuisce i diritti di accesso ai riscontri degli utenti conservati nell’archivio comune di dati ai soggetti elencati di seguito: a) i coordinatori nazionali e la Commissione hanno accesso ai riscontri degli utenti, ad eccezione dei commenti a testo libero; b) i fornitori di servizi hanno accesso ai riscontri degli utenti relativi ai servizi di cui sono responsabili, compresi commenti a testo libero formulati dagli utenti tramite lo strumento di riscontro comune. 3.   La Commissione provvede affinché i riscontri degli utenti siano conservati nell’archivio comune di dati per un massimo di tre anni e siano cancellati automaticamente una volta trascorso tale periodo. 4.   La Commissione provvede affinché il pannello di gestione comune consenta agli utenti che lo utilizzano di: a) effettuare ricerche sui riscontri, ordinarli e filtrarli; b) visualizzare i riscontri in grafici e diagrammi; c) estrarre i dati sotto forma di tabelle e scaricarle.
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