Art. 7
Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI
In vigore dal 15 lug 2020
Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo e modificando l’insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all’, paragrafo 1, tra cui le specifiche corrispondenti sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche per ogni elemento di dati incluso nell’insieme di dati comuni eFTI e nei sottoinsiemi di dati eFTI.
2. Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione:
a)
tiene in considerazione le convenzioni internazionali e il pertinente diritto dell’Unione; e
b)
cerca di garantire l’interoperabilità dell’insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale o di Unione, compresi i modelli di dati multimodali.
3. Il primo di tali atti delegati riguarda tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 ed è adottato entro il 21 febbraio 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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