Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 15 lug 2020
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica: a) alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite: i) all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 11 del Consiglio (11); ii) all’ della direttiva 92/106/CEE del Consiglio (12); iii) all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); iv) all’, lettera c), e all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006; il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione; v) all’allegato A, parte 5, capitolo 5.4, dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, di cui all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti concernenti il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), che figurano quale appendice C del COTIF concluso a Vilnius il 3 giugno 1999, di cui all’allegato II, capo II.1, di tale direttiva, e alla parte 5, capitolo 5.4, dei regolamenti allegati all’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, di cui all’allegato III, capo III.1, di tale direttiva. b) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite in atti delegati o di esecuzione adottati dalla Commissione a norma di un atto giuridico dell’Unione di cui al presente paragrafo, lettera a), o a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) o del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Tali atti delegati o atti di esecuzione sono elencati all’allegato I, parte A, del presente regolamento; c) le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari stabilite nelle disposizioni di diritto nazionale elencate all’allegato I, parte B, del presente regolamento. 2.   Entro il 21 agosto 2021, gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di diritto nazionale e le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari corrispondenti che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Successivamente a tale notifica, gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi disposizione di diritto nazionale che: a) modifica le prescrizioni relative alle informazioni regolamentari enunciate nelle disposizioni di diritto nazionale di cui all’allegato I, parte B; oppure b) stabilisce nuove prescrizioni pertinenti relative alle informazioni regolamentari che prevedono la fornitura di informazioni in tutto o in parte identiche alle informazioni da fornire ai sensi delle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Gli Stati membri effettuano la notifica entro un mese dall’adozione di tali disposizioni. 3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’, che modificano: a) l’allegato I, parte A, al fine di inserire i riferimenti a qualsiasi prescrizione relativa alle informazioni regolamentari di cui al presente articolo, paragrafo 1, lettera b); b) l’allegato I, parte B, al fine di inserire o sopprimere i riferimenti al diritto nazionale e alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari conformemente alle notifiche effettuate ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.
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