Art. 4

Prescrizioni per gli operatori economici interessati

In vigore dal 15 lug 2020
Prescrizioni per gli operatori economici interessati 1.   Ai fini dell’, paragrafi 1, 2 e 3, gli operatori economici interessati rispettano le prescrizioni di cui al presente articolo. 2.   Nel caso in cui gli operatori economici interessati mettano a disposizione di un’autorità competente le informazioni regolamentari in formato elettronico, essi si avvalgono di dati trattati su una piattaforma eFTI certificata e, se del caso, da un prestatore di servizi eFTI certificato. Gli operatori economici interessati mettono a disposizione tali informazioni regolamentari in formato leggibile da dispositivo automatico e, su richiesta dell’autorità competente, in formato leggibile dall’uomo. 3.   Le informazioni in formato leggibile da dispositivo automatico sono messe a disposizione tramite una connessione autenticata e protetta alla fonte di dati di una piattaforma eFTI. Gli operatori economici interessati comunicano l’unico collegamento elettronico di identificazione di cui all’, paragrafo 1, lettera e), che permette all’autorità competente di identificare in modo esclusivo le informazioni regolamentari relative alla spedizione. 4.   Le informazioni in formato leggibile dall’uomo richieste dalle autorità competenti sono messe a disposizione direttamente, sullo schermo di un dispositivo elettronico appartenente all’operatore economico interessato.
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