Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 lug 2020
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «informazioni regolamentari»: informazioni, a prescindere che siano presentate o meno sotto forma di documento, relative al trasporto merci nel territorio dell’Unione, comprese le merci in transito, che un operatore economico interessato deve mettere a disposizione conformemente alle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, al fine di attestare la conformità alle prescrizioni pertinenti degli atti che fissano tali disposizioni; 2) «prescrizione relativa alle informazioni regolamentari»: obbligo di fornire informazioni regolamentari; 3) «autorità competente»: autorità, agenzia o altro organismo pubblico competente a svolgere i compiti previsti dagli atti giuridici di cui all’, paragrafo 1, che ha necessità di accedere alle informazioni regolamentari, come la verifica, l’applicazione, la convalida o il monitoraggio della conformità nel territorio di uno Stato membro; 4) «informazioni elettroniche sul trasporto merci» o «eFTI»: insieme di elementi di dati trattati mediante mezzi elettronici allo scopo di scambiare informazioni regolamentari tra gli operatori economici interessati e tra gli operatori economici interessati e le autorità competenti; 5) «sottoinsieme di dati eFTI»: sottoinsieme di elementi di dati strutturati che corrispondono alle informazioni regolamentari richieste ai sensi di uno specifico atto giuridico dell’Unione o del diritto nazionale di cui all’, paragrafo 1; 6) «insieme di dati comuni eFTI»: insieme generale di elementi di dati strutturati che corrispondono a tutti i sottoinsiemi di dati eFTI, dove gli elementi di dati comuni ai vari sottoinsiemi di dati eFTI sono inclusi una sola volta; 7) «elemento di dati»: l’unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere; 8) «trattamento»: operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati ed eseguite sulle eFTI, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione delle eFTI, il raffronto o la combinazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 9) «registro delle operazioni»: registrazione automatica del trattamento elettronico delle eFTI; 10) «piattaforma eFTI»: soluzione basata sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) come, ad esempio, un sistema operativo, un ambiente operativo o una banca dati, destinata ad essere utilizzata per il trattamento delle eFTI; 11) «programmatore di piattaforma eFTI»: persona fisica o giuridica che ha sviluppato o acquisito una piattaforma eFTI con l’intento di trattare informazioni regolamentari relative alla propria attività economica o di immettere tale piattaforma sul mercato; 12) «servizio eFTI»: servizio che consiste nel trattamento delle eFTI tramite una piattaforma eFTI con il solo impiego della piattaforma o in combinazione con altre soluzioni TIC, tra cui altre piattaforme eFTI; 13) «prestatore di servizi eFTI»: persona fisica o giuridica che presta un servizio eFTI agli operatori economici interessati sulla base di un contratto; 14) «operatore economico interessato»: un trasportatore o operatore logistico o ogni altra persona fisica o giuridica responsabile di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni regolamentari conformemente alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari; 15) «formato leggibile dall’uomo»: modalità di presentazione dei dati in un formato elettronico che non richiede ulteriori trattamenti dei dati prima del loro utilizzo da parte di una persona fisica; 16) «formato leggibile da dispositivo automatico»: modalità di presentazione dei dati in un formato elettronico che può essere utilizzato per l’elaborazione automatica da parte di un dispositivo automatico; 17) «organismo di valutazione della conformità»: organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 accreditato a norma di detto regolamento per effettuare la valutazione della conformità di piattaforme eFTI o di prestatori di servizi eFTI; 18) «spedizione»: il trasporto di una determinata serie di merci, compresi i rifiuti, tra il primo luogo di ritiro e il luogo di consegna finale ai sensi di un unico contratto di trasporto o di più contratti consecutivi di trasporto, compreso, se del caso, il trasferimento tra diversi modi di trasporto, indipendentemente dalla quantità o dal numero di contenitori, colli o pezzi trasportati.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/1056) — Testo vigente | Portale Normativo