Art. 5
Prescrizioni per le autorità competenti
In vigore dal 15 lug 2020
Prescrizioni per le autorità competenti
1. A decorrere da 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del primo degli atti delegati e di esecuzione di cui agli , le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all’, anche quando tali informazioni regolamentari sono richieste dalle autorità competenti come informazioni supplementari.
2. Ove gli operatori economici interessati abbiano messo le informazioni regolamentari prescritte a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006 a disposizione in formato elettronico conformemente all’ del presente regolamento, le autorità competenti interessate accettano tali informazioni regolamentari anche senza che sia necessario il consenso di cui all’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006.
3. Ove le informazioni regolamentari prescritte a norma di uno specifico atto giuridico dell’Unione o del diritto nazionale di cui all’, paragrafo 1, comprendano una convalida ufficiale, per esempio un timbro o un certificato, la rispettiva autorità fornisce tale convalida per via elettronica, conformemente alle prescrizioni stabilite dagli atti delegati e di esecuzione di cui agli .
4. Al fine di rispettare le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a consentire a tutte le rispettive autorità competenti l’accesso alle informazioni regolamentari messe a disposizione da parte degli operatori economici interessati conformemente all’ e il relativo trattamento. Tali misure si conformano agli atti delegati e di esecuzione di cui agli .
Storico versioni
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