Art. 16

Riesame

In vigore dal 15 lug 2020
Riesame 1.   Non oltre il 21 febbraio 2029, la Commissione procede alla valutazione del presente regolamento e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La Commissione valuta inoltre possibili iniziative al fine, in particolare, di: a) stabilire l’obbligo per gli operatori economici di mettere a disposizione delle autorità competenti, conformemente al presente regolamento, informazioni regolamentari in formato elettronico; b) stabilire una maggiore interoperabilità e interconnettività tra l’ambiente eFTI e i diversi sistemi e piattaforme TIC utilizzati per la registrazione e il trattamento delle informazioni regolamentari, come previsto in altro diritto dell’Unione in materia di trasporti. Tali valutazioni riguardano in particolare la modifica del presente regolamento e di altri pertinenti atti giuridici dell’Unione ed è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie, stabilite all’, per la preparazione della relazione di cui al presente articolo, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:1056:oj#art-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo