Art. 17

Monitoraggio

In vigore dal 15 lug 2020
Monitoraggio Entro il 21 agosto 2027, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione, sulla base dei registri delle operazioni di cui all’, paragrafo 1, lettere g) e i), il numero di volte che le autorità competenti hanno consultato o trattato le informazioni regolamentari messe a disposizione in formato elettronico dagli operatori economici interessati conformemente all’. Tali informazioni sono fornite per ciascuno degli anni del periodo di monitoraggio.
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