Art. 8

Procedure comuni e norme di accesso

In vigore dal 15 lug 2020
Procedure comuni e norme di accesso 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le procedure comuni e le norme dettagliate, tra cui le specifiche tecniche comuni, per l’accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, comprese le procedure per il trattamento delle informazioni regolamentari e per la comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori economici interessati in relazione a tali informazioni. 2.   Nell’adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione cerca di migliorare l’efficienza delle procedure amministrative e di ridurre al minimo i costi di conformità sia per gli operatori economici interessati che per le autorità competenti. 3.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione riguarda tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed è adottato entro il 21 febbraio 2023.
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