Art. 7 · Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI

Art. 7

Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI

In vigore dal 15 lug 2020
Insieme di dati comuni eFTI e sottoinsiemi di dati eFTI 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo e modificando l’insieme di dati comuni eFTI e i sottoinsiemi di dati eFTI in relazione alle rispettive prescrizioni relative alle informazioni regolamentari di cui all’, paragrafo 1, tra cui le specifiche corrispondenti sulla definizione e sulle caratteristiche tecniche per ogni elemento di dati incluso nell’insieme di dati comuni eFTI e nei sottoinsiemi di dati eFTI. 2.   Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione: a) tiene in considerazione le convenzioni internazionali e il pertinente diritto dell’Unione; e b) cerca di garantire l’interoperabilità dell’insieme di dati comuni eFTI e dei sottoinsiemi di dati eFTI con i pertinenti modelli di dati accettati a livello internazionale o di Unione, compresi i modelli di dati multimodali. 3.   Il primo di tali atti delegati riguarda tutti gli elementi di cui al paragrafo 1 ed è adottato entro il 21 febbraio 2023.
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