Art. 1

In vigore dal 15 lug 2020
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «sperimentazione clinica», sperimentazione clinica quale definita all’, lettera a), della direttiva 2001/20/CE; 2) «sponsor», sponsor quale definito all’ della direttiva 2001/20/CE; 3) «medicinale in fase di sperimentazione», medicinale in fase di sperimentazione come definito all’, lettera d), della direttiva 2001/20/CE; 4) «medicinale», medicinale quale definito all’, punto 2, della direttiva 2001/83/CE; 5) «organismo geneticamente modificato» o «OGM», organismo geneticamente modificato quale definito all’, punto 2, della direttiva 2001/18/CE.
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