Art. 3
In vigore dal 15 lug 2020
1. Gli articoli da 6 a 11 e da 13 a 24 della direttiva 2001/18/CE nonché gli articoli da 4 a 13 della direttiva 2009/41/CE non si applicano alle operazioni connesse alla fornitura e all’impiego di medicinali contenenti OGM o da essi costituiti e destinati alla cura o alla prevenzione della COVID-19, compresi l’imballaggio e l’etichettatura, la conservazione, il trasporto, la distruzione, lo smaltimento, la distribuzione o la somministrazione ma esclusa la fabbricazione dei medicinali, nei casi seguenti:
a)
se uno Stato membro ha escluso tali medicinali dall’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE a norma dell’, paragrafo 1, di tale direttiva;
b)
se uno Stato membro ha temporaneamente autorizzato tali medicinali a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE; o
c)
se uno Stato membro ha messo a disposizione tali medicinali a norma dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 726/2004.
2. Gli Stati membri, se possibile, attuano misure adeguate per ridurre al minimo gli impatti ambientali negativi prevedibili derivanti dall’emissione volontaria o accidentale nell’ambiente del medicinale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2020:1043:oj#art-3