Art. 1
In vigore dal 15 lug 2020
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«sperimentazione clinica», sperimentazione clinica quale definita all’, lettera a), della direttiva 2001/20/CE;
2)
«sponsor», sponsor quale definito all’ della direttiva 2001/20/CE;
3)
«medicinale in fase di sperimentazione», medicinale in fase di sperimentazione come definito all’, lettera d), della direttiva 2001/20/CE;
4)
«medicinale», medicinale quale definito all’, punto 2, della direttiva 2001/83/CE;
5)
«organismo geneticamente modificato» o «OGM», organismo geneticamente modificato quale definito all’, punto 2, della direttiva 2001/18/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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