Art. 5
Proroga dei termini per la conservazione dei dati personali
In vigore dal 15 lug 2020
Proroga dei termini per la conservazione dei dati personali
1. Nonostante l’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/788, qualora per una determinata iniziativa il periodo massimo di raccolta o il periodo di verifica sia prorogato a norma dell’ o 3 del presente regolamento, il termine di 21 mesi entro il quale le dichiarazioni di sostegno e le relative copie devono essere distrutte è prorogato per un periodo di identica durata.
2. Nonostante l’articolo 19, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/788, qualora per una determinata iniziativa il periodo massimo di raccolta, il periodo di verifica o il periodo di esame siano prorogati a norma dell’ o 4 del presente regolamento, i termini entro i quali l’archivio degli indirizzi di posta elettronica deve essere distrutto sono prorogati del medesimo periodo di tempo.
Storico versioni
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