Art. 4

Proroga dei termini per l’esame di iniziative valide

In vigore dal 15 lug 2020
Proroga dei termini per l’esame di iniziative valide 1.   Nonostante l’articolo 14, paragrafo 2, e l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788, se dopo l’11 marzo 2020 la Commissione o il Parlamento europeo hanno incontrato difficoltà ad organizzare, rispettivamente, una riunione con gli organizzatori o un’audizione pubblica a causa delle misure adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 dallo Stato membro nel quale intendono organizzare la riunione o l’audizione, la organizzano non appena la situazione sanitaria nello Stato membro interessato lo consenta ovvero, qualora gli organizzatori siano d’accordo a partecipare a distanza a una riunione o un’audizione, non appena questi siano in grado di concordare con le istituzioni una data a tal fine. 2.   Nonostante l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788, qualora il Parlamento europeo rinvii l’audizione pubblica a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta la comunicazione in cui definisce le proprie conclusioni giuridiche e politiche sull’iniziativa entro tre mesi dall’audizione pubblica.
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