Art. 2

Proroga dei termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno

In vigore dal 15 lug 2020
Proroga dei termini per la raccolta delle dichiarazioni di sostegno 1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/788 e all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 211/2011, se la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a un’iniziativa era in corso alla data dell’11 marzo 2020, il relativo periodo massimo di raccolta è prorogato di sei mesi. Qualora la raccolta delle dichiarazioni di sostegno a favore di un’iniziativa sia iniziata tra l’11 marzo 2020 e l’11 settembre 2020, il relativo periodo di raccolta è prorogato fino all’11 settembre 2021. La Commissione informa della proroga di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo gli organizzatori delle iniziative interessate e gli Stati membri. La Commissione indica nel registro elettronico di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 la nuova data di fine del periodo di raccolta per ogni iniziativa. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per prorogare ulteriormente il periodo massimo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno alle iniziative di cui al paragrafo 1 se, dopo l’11 settembre 2020, almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione continua ad applicare, in risposta alla pandemia di COVID-19, misure che ostacolano notevolmente la capacità degli organizzatori di raccogliere le dichiarazioni di sostegno su carta e di informare i cittadini delle iniziative in corso. La Commissione può inoltre adottare atti di esecuzione per prorogare il periodo massimo di raccolta delle dichiarazioni di sostegno alle iniziative per le quali la raccolta è in corso nel momento in cui si verifica una nuova ondata di COVID-19 qualora almeno un quarto degli Stati membri o un numero di Stati membri che rappresenta più del 35 % della popolazione dell’Unione applichi misure che comportino per gli organizzatori di tali iniziative effetti negativi analoghi alle misure di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione di cui al primo e secondo comma individuano le iniziative interessate e la nuova data di fine del relativo periodo di raccolta. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2. La durata di ciascuna proroga ai sensi del presente paragrafo è di tre mesi. Per permetterle di valutare se sussistano le condizioni per l’adozione di atti di esecuzione di cui al primo e al secondo comma, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della stessa, informazioni sulle misure che hanno adottato o intendono adottare in risposta alla pandemia di COVID-19 o in risposta a una nuova ondata di COVID-19. La Commissione notifica la propria decisione agli organizzatori e informa gli Stati membri delle proroghe concesse in relazione ad ogni iniziativa interessata. La Commissione pubblica la decisione assunta nel registro elettronico di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788. 3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, la durata complessiva del periodo di raccolta non supera i 24 mesi.
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