Art. 3
Proroga dei termini per la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
In vigore dal 15 lug 2020
Proroga dei termini per la verifica delle dichiarazioni di sostegno da parte degli Stati membri
1. Nonostante l’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788 e l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011, lo Stato membro che ritenga che, a causa delle misure che ha adottato in risposta alla pandemia di COVID-19, non sia possibile completare la verifica delle dichiarazioni di sostegno a una determinata iniziativa entro il periodo fissato in tali disposizioni può presentare una richiesta motivata di proroga di tale periodo. La richiesta è presentata alla Commissione al più tardi un mese prima della conclusione del periodo in questione.
2. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 1, che sono soddisfatte le condizioni ivi indicate, la Commissione adotta un atto di esecuzione che concede allo Stato membro in questione una proroga del periodo di cui al paragrafo 1. La proroga non è inferiore a un mese e non supera i tre mesi.
3. La Commissione notifica la propria decisione allo Stato membro e informa della proroga gli organizzatori dell’iniziativa interessata. La Commissione pubblica la decisione assunta nel registro elettronico di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788.
Storico versioni
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