Art. 7

Applicazione retroattiva

In vigore dal 15 lug 2020
Applicazione retroattiva Gli articoli da 2 a 5 hanno effetto retroattivo per le iniziative il cui periodo di raccolta, il cui periodo di verifica o il cui periodo di esame sia terminato tra l’11 marzo 2020 e la data di entrata di vigore del presente regolamento.
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Applicazione retroattiva (Art. 7 Regolamento (UE) 2020/1042) — Testo vigente | Portale Normativo