Art. 5

Fondi disponibili

In vigore dal 9 lug 2020
Fondi disponibili 1.   Quattro settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, la BEI informa lo Stato membro beneficiario, il comitato per gli investimenti e la Commissione in merito ai fondi a disposizione dello Stato membro per finanziare gli investimenti a valere sul Fondo per la modernizzazione («rendiconto dei fondi disponibili»). 2.   Il rendiconto dei fondi disponibili specifica: a) l’importo presso la BEI, esclusi gli importi già esborsati ma non ancora pagati allo Stato membro conformemente all’, ed esclusi i costi della BEI specificati nell’accordo di cui all’, paragrafo 3; b) gli eventuali importi esborsati per gli investimenti interrotti che aumentano le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro beneficiario conformemente alla decisione della Commissione di cui all’, paragrafo 2. 3.   La data di chiusura del rendiconto dei fondi disponibili è l’ultimo giorno del mese precedente alla data di trasmissione delle informazioni in conformità del paragrafo 1. 4.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro beneficiario può chiedere alla BEI informazioni circa l’importo che gli è destinato presso di essa in un qualsiasi momento.
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