Art. 10

Investimenti interrotti

In vigore dal 9 lug 2020
Investimenti interrotti 1.   Fatte salve le prove documentali fornite dallo Stato membro beneficiario nella relazione annuale di cui all’, un investimento è considerato interrotto in uno dei seguenti casi: a) il promotore del progetto o l’autorità di gestione del regime non ha finanziato l’investimento per un periodo superiore a due anni consecutivi; b) il promotore del progetto non ha speso l’importo totale delle entrate del Fondo per la modernizzazione esborsato a favore dell’investimento entro cinque anni dalla data della pertinente decisione di esborso della Commissione. La lettera b) non si applica ai regimi. 2.   Con la decisione adottata in conformità dell’, la Commissione modifica l’importo già esborsato per l’investimento interrotto detraendo ogni importo non ancora pagato dallo Stato membro beneficiario al promotore del progetto o all’autorità di gestione del regime. L’importo non pagato aumenta le risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro conformemente all’, paragrafo 2, lettera b), ed è compensato con qualsiasi futuro pagamento della BEI allo Stato membro interessato a norma dell’. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, prima della scadenza del rendiconto dei fondi disponibili di cui all’, paragrafo 3, lo Stato membro beneficiario può informare la Commissione in merito a un investimento interrotto e chiedere la modifica della decisione di esborso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. La richiesta può riguardare gli importi non ancora pagati al promotore del progetto o all’autorità di gestione del regime e gli importi già pagati al promotore del progetto o all’autorità di gestione, ma successivamente recuperati dallo Stato membro beneficiario. Lo Stato membro beneficiario fornisce le pertinenti prove documentali che giustificano la richiesta. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica alla modifica della decisione di esborso, all’aumento delle risorse nel Fondo per la modernizzazione a disposizione dello Stato membro interessato e alla compensazione dell’importo restituito al Fondo con qualsiasi pagamento futuro da parte della BEI allo Stato membro.
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