Art. 7
Raccomandazioni sugli investimenti non prioritari
In vigore dal 9 lug 2020
Raccomandazioni sugli investimenti non prioritari
1. Se presentate con almeno dieci settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, le proposte di investimento presentate dagli Stati membri beneficiari come investimenti non prioritari sono valutate dal comitato per gli investimenti nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla prima delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, ma almeno dieci settimane prima della sua seconda riunione, le proposte sono valutate nel secondo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile.
Se presentate con meno di dieci settimane di anticipo rispetto alla seconda delle due riunioni annuali del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, le proposte sono valutate nel primo dei due cicli annuali di esborso dell’anno civile successivo.
2. Al più tardi due settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, la BEI compila una valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza della proposta, compresa una valutazione delle previste riduzioni delle emissioni.
3. La BEI può esigere dallo Stato membro beneficiario le informazioni o i documenti che ritiene necessari per effettuare la valutazione tecnica e finanziaria di dovuta diligenza, a condizione che tali informazioni o documenti figurino nell’allegato I. La BEI esige le informazioni o i documenti senza indebito ritardo. Se lo Stato membro beneficiario fornisce le informazioni o i documenti richiesti meno di dieci settimane prima della riunione del comitato per gli investimenti di cui all’, paragrafo 1, la BEI può rinviare il completamento della valutazione di dovuta diligenza al ciclo seguente dei cicli di esborso organizzati due volte all’anno.
4. La valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI comprende la verifica dei costi dell’investimento proposto, a meno che la proporzionalità dell’importo dell’aiuto ricevuto sia stata verificata dalla Commissione nell’ambito della pertinente procedura per gli aiuti di Stato.
5. La BEI effettua la valutazione di dovuta diligenza nel rispetto del diritto applicabile dell’Unione.
6. La valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI è accompagnata da una dichiarazione del rappresentante della BEI in merito all’approvazione del finanziamento della proposta di investimento. La BEI trasmette immediatamente la valutazione di dovuta diligenza al comitato per gli investimenti.
7. Il comitato per gli investimenti può formulare una raccomandazione sul finanziamento della proposta di investimento purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
lo Stato membro beneficiario ha dimostrato che l’investimento è conforme agli obblighi di cui all’articolo 10 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;
b)
lo Stato membro beneficiario dispone di fondi sufficienti in base al rendiconto dei fondi disponibili di cui all’, paragrafo 1, previa deduzione degli importi da esborsare in base alle informazioni di cui all’, paragrafo 10, e sulla base delle raccomandazioni già formulate in conformità del paragrafo 9 del presente articolo;
c)
la quota dei fondi stanziati per gli investimenti prioritari è pari ad almeno il 70 % dell’importo totale dei fondi utilizzati dallo Stato membro beneficiario, compresi i seguenti fondi:
—
fondi già esborsati per investimenti prioritari e non prioritari;
—
fondi ancora da esborsare in base alle informazioni di cui all’, paragrafo 10;
—
fondi ancora da esborsare conformemente alle raccomandazioni già formulate a norma del paragrafo 9;
—
fondi richiesti per la proposta di investimento oggetto della valutazione;
d)
il finanziamento è conforme all’articolo 10 quinquies, paragrafo 6, secondo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE;
e)
lo Stato membro beneficiario ha fornito elementi comprovanti che la proposta di investimento soddisfa uno dei seguenti obblighi:
—
ha ottenuto l’autorizzazione per gli aiuti di Stato conformemente alla decisione della Commissione;
—
è esente dalla notifica per gli aiuti di Stato in conformità del regolamento (UE) n. 651/2014;
—
non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;
f)
lo Stato membro beneficiario ha confermato per iscritto che l’investimento è conforme a eventuali altri obblighi applicabili del diritto dell’Unione e nazionale;
g)
in base alle informazioni fornite dallo Stato membro beneficiario riguardo ai contributi di altri strumenti dell’Unione e nazionali, gli importi richiesti del Fondo per la modernizzazione non sono destinati a coprire gli stessi costi dell’investimento finanziati da un altro strumento dell’Unione o nazionale.
8. La proposta che riguarda un esborso successivo a favore di un regime di cui il comitato per gli investimenti ha raccomandato il finanziamento in conformità del paragrafo 9 precedentemente al primo esborso non richiede la valutazione di dovuta diligenza da parte della BEI, e la valutazione della proposta da parte del comitato è limitata alla verifica dell’osservanza degli obblighi di cui al paragrafo 7, lettere b), c) e d), a condizione che il regime non sia stato modificato.
9. Il comitato per gli investimenti formula una raccomandazione sulla proposta di investimento nella riunione di cui all’, paragrafo 1, specificando l’importo del sostegno proveniente dal Fondo per la modernizzazione, motivando la sua conclusione e includendo eventuali suggerimenti relativi agli strumenti di finanziamento appropriati.
10. Se il comitato per gli investimenti non raccomanda di finanziare l’investimento, motiva la sua conclusione. In tal caso, l’investimento non è sostenuto dal Fondo per la modernizzazione. Lo Stato membro interessato può rivedere la proposta di investimento tenendo conto delle conclusioni del comitato per gli investimenti e può presentare una nuova proposta di investimento in qualsiasi ciclo successivo dei cicli di esborso organizzati due volte all’anno.
Storico versioni
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