Art. 3

Panoramica degli investimenti

In vigore dal 9 lug 2020
Panoramica degli investimenti 1.   Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuno Stato membro beneficiario fornisce alla Banca europea per gli investimenti (BEI) e al comitato per gli investimenti una panoramica degli investimenti in relazione ai quali intende presentare proposte di investimento nei due anni civili successivi, nonché informazioni aggiornate sugli investimenti che rientrano in una panoramica precedente. 2.   Nella panoramica di cui al paragrafo 1, lo Stato membro beneficiario fornisce le seguenti informazioni su ogni investimento previsto: a) il nome del promotore del progetto o dell’autorità di gestione del regime; b) l’ubicazione specifica dell’investimento o la portata geografica del regime; c) una stima del costo totale dell’investimento; d) il settore di investimento e una descrizione sintetica dell’investimento; e) lo stato di qualsiasi valutazione degli aiuti di Stato riguardante l’investimento, se del caso; f) una stima del finanziamento proveniente dal Fondo per la modernizzazione e una descrizione delle proposte di finanziamento previste. 3.   Le informazioni incluse nella panoramica non sono vincolanti per lo Stato membro beneficiario al momento della presentazione delle proposte di investimento in conformità dell’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1001:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo