Art. 4
Presentazione delle proposte di investimento
In vigore dal 9 lug 2020
Presentazione delle proposte di investimento
1. Gli Stati membri beneficiari possono presentare proposte di investimento alla BEI e al comitato per gli investimenti in qualsiasi momento nel corso di un anno civile.
Nel presentare le proposte di investimento, gli Stati membri beneficiari forniscono le informazioni di cui all’allegato I.
Lo Stato membro beneficiario indica se la proposta riguarda un investimento prioritario o un investimento non prioritario.
2. Se un investimento riguarda un regime, lo Stato membro beneficiario presenta una proposta conformemente al paragrafo 1 e specifica l’importo richiesto come primo esborso a favore del regime.
Dopo che la Commissione ha deciso in merito al primo esborso a favore del regime in conformità dell’, paragrafo 1, ogni esborso successivo richiede una proposta distinta dello Stato membro beneficiario, che specifica l’importo da esborsare e contiene le informazioni aggiornate sul regime, secondo il caso.
3. Lo Stato membro beneficiario che presenta più proposte di investimento da sottoporre a valutazione nello stesso ciclo dei due cicli all’anno di esborso indica un ordine di priorità per la valutazione degli investimenti prioritari e l’ordine di priorità per la valutazione degli investimenti non prioritari. Se lo Stato membro omette di indicare l’ordine di priorità la BEI o, secondo il caso, il comitato per gli investimenti, valuta le proposte in base alle date di presentazione.
4. La proposta concernente un progetto su scala ridotta non prioritario può essere presentata soltanto nell’ambito di un regime.
5. Lo Stato membro beneficiario non chiede di finanziare con risorse del Fondo per la modernizzazione alcun costo di investimento finanziato da un altro strumento dell’Unione o nazionale.
Storico versioni
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