Art. 6
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009
1. In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l’autorità competente constati sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all’, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 30 settembre 2020 che un’impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo all’idoneità finanziaria di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall’autorità competente durante tale periodo ai fini dell’, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è superiore a dodici mesi.
2. In deroga all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora entro il 28 maggio 2020 constati che un’impresa di trasporto non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, e abbia assegnato all’impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l’autorità competente può prorogare tale termine, purché il termine non sia scaduto al 28 maggio 2020. Il termine così prorogato non può superare i dodici mesi.
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