Art. 5
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE
1. In deroga all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.
2. In deroga all’ della direttiva 2014/45/UE e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.
3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile l’effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare i controlli tecnici o rilasciare la relativa certificazione e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano l’effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione impraticabile nel periodo compreso ta il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lo Stato membro che abbia decisio di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.
Storico versioni
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