Art. 3

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE 1.   In deroga all’ della direttiva 2006/126/CE e all’allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva, la validità delle patenti di guida che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scandenza su di esse indicata. 2.   Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020. 3.   Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le patenti di guida e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi. La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle patenti di guida impraticabile nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.
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Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/698) — Testo vigente | Portale Normativo