Art. 2
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE
1. In deroga all’, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo.
2. La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione, di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CIP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.
3. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.
4. Fatte salve le attività transfrontaliere di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo, le misure adottate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 28 maggio 2020 restano valide.
5. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione ai corsi di formazione periodica o la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sette mesi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi, o entrambi i periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
6. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 5, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che restino impraticabili la partecipazione ai corsi di formazione periodica o il rilascio della relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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