Art. 13
Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria
In vigore dal 25 mag 2020
Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria
In deroga all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, sulla base di una verifica di cui a tale disposizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, che un’impresa ferroviaria non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all’articolo 20 di tale direttiva, l’autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell’impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell’impresa ferroviaria nei sei mesi successivi.
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