Art. 15
Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629
1. In deroga all’ della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.
2. In deroga all’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei documenti che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi.
3. Qualora ritenga, con ogni probabilità, impraticabile il rinnovo dei certificati dell’Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2 anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati o i documenti di cui al paragrafo 2 dell’Unione per la navigazione interna e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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