Art. 14
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE
1. In deroga all’, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE, i termini per sottoporsi alle visite mediche che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di conduzione di navi di persone soggette all’obbligo di sottoporsi agli esami medici di cui all’, paragrafo 2, di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.
2. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile sottoporsi alle visite mediche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
3. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile sottoporsi alle visite mediche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
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