Art. 17
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE
1. In deroga all’ della direttiva 2005/65/CE, i termini per l’esecuzione del riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020.
2. In deroga all’, paragrafo 7, e all’allegato III della direttiva 2005/65/CE, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020.
3. Ai fini della prescrizione di cui all’allegato III della direttiva 2005/65/CE, secondo cui le attività di addestramento devono essere svolte almeno una volta ogni anno civile, le attività di addestramento svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 4 del presente articolo si considerano altresì effettuate nel 2020.
4. Qualora ritenga che con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento oltre il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare i periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, i periodi di sei mesi indicati rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i termini, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini e delle scadenze di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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