Art. 12
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, qualora l’autorità preposta al rilascio della licenza abbia prescritto che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari, i termini relativi all’effettuazione del riesame a intervalli regolari che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi.
2. In deroga all’articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la validità delle licenze temporanee che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.
3. In deroga all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l’autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 entro nove mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all’allegato III di tale direttiva.
4. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile effettuare una revisione a intervalli regolari o porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze in casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze in casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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