Art. 11
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE
1. In deroga all’, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la validità delle licenze che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi dalla data su di esse indicata.
2. In deroga all’ e agli allegati II e VII della direttiva 2007/59/CE, i termini relativi ai controlli periodici che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all’ e i certificati di cui all’ di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.
3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o l’effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze o effettuare i controlli periodici e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto dal primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano invocato le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.
Storico versioni
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