Art. 8
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009
In vigore dal 25 mag 2020
Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009
1. In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.
2. In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall’autorità competente per l’autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo relativamente a tale domanda conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo notificano all’autorità competente per l’autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi. Qualora l’autorità competente per l’autorizzazione non riceva risposta entro tre mesi, si considera che le autorità consultate abbiano prestato il loro accordo e l’autorità competente per l’autorizzazione può rilasciare l’autorizzazione. La proroga del termine a tre mesi per gli Stati membri di cui è stato richiesto l’accordo di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, si applica alle domande ricevute dopo il 27 marzo 2020.
3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati al paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare i periodi compresi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1o agosto 2020.
4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.
La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze comunitarie impraticabile nel periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.
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