Art. 4

Notifiche

In vigore dal 23 apr 2020
Notifiche 1.   Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte. 2.   Tali notifiche contengono i seguenti elementi: a) il nome e i recapiti dell’autorità competente; b) l’identità dell’esportatore; c) il paese di destinazione; d) il destinatario finale; e) l’accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione; f) il codice delle merci; g) la quantità; h) le unità e una descrizione della merce. La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: TRADE-EXPORTAUTHORISATION.PPE@ec.europa.eu. 3.   La Commissione rende pubbliche tali informazioni sulle autorizzazioni concesse e sulle domande respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.
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