Art. 4
Notifiche
In vigore dal 23 apr 2020
Notifiche
1. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le autorizzazioni rilasciate e le richieste respinte.
2. Tali notifiche contengono i seguenti elementi:
a)
il nome e i recapiti dell’autorità competente;
b)
l’identità dell’esportatore;
c)
il paese di destinazione;
d)
il destinatario finale;
e)
l’accettazione o il rifiuto della richiesta di autorizzazione di esportazione;
f)
il codice delle merci;
g)
la quantità;
h)
le unità e una descrizione della merce.
La notifica è trasmessa per via elettronica al seguente indirizzo: TRADE-EXPORTAUTHORISATION.PPE@ec.europa.eu.
3. La Commissione rende pubbliche tali informazioni sulle autorizzazioni concesse e sulle domande respinte, tenendo debitamente conto della riservatezza dei dati presentati.
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