Art. 5

Clausola di riesame

In vigore dal 23 apr 2020
Clausola di riesame La Commissione monitora la situazione e, ove necessario, riesamina sollecitamente il periodo di applicazione del presente regolamento e il relativo ambito di applicazione per quel che riguarda i prodotti, tenendo conto dell’evoluzione della crisi epidemiologica causata dalla malattia Covid-19 e dell’adeguatezza dell’offerta alla domanda nel mercato dell’Unione.
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