Art. 3

Aspetti procedurali

In vigore dal 23 apr 2020
Aspetti procedurali 1.   Se i DPI elencati nell’allegato I si trovano in uno o più Stati membri diversi da quello in cui è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione, tale circostanza deve essere indicata nella domanda. Le autorità competenti dello Stato membro al quale è stata presentata la domanda di autorizzazione di esportazione consultano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui si trovano le merci e forniscono le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, appena possibile e comunque entro cinque giorni lavorativi, eventuali obiezioni che possano avere in merito alla concessione di tale autorizzazione, le quali vincolano lo Stato membro in cui è stata presentata la domanda. 2.   Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione appena possibile ed emettono una decisione entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie. In circostanze eccezionali e per motivi debitamente giustificati tale termine può essere prorogato di cinque giorni lavorativi. 3.   Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione a norma del presente regolamento, gli Stati membri tengono conto di tutte le considerazioni pertinenti, tra cui, ove opportuno, se l’esportazione serve, tra l’altro: — ad adempiere gli obblighi di fornitura nell’ambito di una procedura di aggiudicazione congiunta conformemente all’ della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); — a contribuire alla costituzione della scorta rescEU di contromisure mediche o dispositivi di protezione individuale volti a combattere gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (8); — a rispondere a richieste di assistenza rivolte al meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) e da questo gestite, e ad appoggiare interventi di sostegno concertato coordinati dal meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), dalla Commissione o da altre istituzioni dell’Unione; — a sostenere le attività statutarie di organizzazioni di soccorso all’estero che godono di protezione ai sensi della convenzione di Ginevra, a condizione che esse non pregiudichino la capacità di operare come organizzazione di soccorso nazionale; — a sostenere le attività della rete globale di allarme e risposta alle epidemie (GOARN) dell’Organizzazione mondiale della sanità; — ad approvvigionare operazioni all’estero degli Stati membri dell’UE, tra cui operazioni militari, missioni internazionali di polizia e/o missioni civili internazionali di mantenimento della pace; — ad approvvigionare delegazioni dell’Unione e degli Stati membri all’estero. 4.   Gli Stati membri possono tener conto di altri elementi, quali il grado di integrazione del mercato per i prodotti in questione, a prescindere dal fatto che tale integrazione sia stata raggiunta o meno nel quadro di accordi che istituiscono una zona di libero scambio con il paese cui è destinata l’esportazione, nonché di elementi quali la prossimità geografica. 5.   Nel decidere se concedere un’autorizzazione di esportazione, gli Stati membri garantiscono l’adeguatezza dell’offerta nell’Unione al fine di soddisfare la domanda relativa ai DPI elencati nell’allegato I. Le autorizzazioni di esportazione possono pertanto essere concesse solo se la spedizione di cui trattasi non costituisce una minaccia per la disponibilità di tali merci nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione. Per consentire una valutazione ottimale della situazione, gli Stati membri informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu, in particolare quando il volume delle esportazioni previste può provocare situazioni di penuria. 6.   La Commissione emette un parere entro 48 ore dal ricevimento della richiesta. 7.   Gli Stati membri possono decidere di usare documenti elettronici ai fini del trattamento delle domande di autorizzazione di esportazione.
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