Art. 2
Autorizzazione di esportazione
In vigore dal 23 apr 2020
Autorizzazione di esportazione
1. L’esportazione di determinati tipi di DPI, anche non originari dell’Unione, elencati nell’allegato I è subordinata al rilascio di un’autorizzazione di esportazione redatta conformemente al modulo di cui all’allegato II. Tale autorizzazione è limitata alle merci unionali (5) e non è richiesta per le merci non unionali. Essa è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l’esportatore è stabilito ed è rilasciata per iscritto o per via elettronica.
2. Per tutte le esportazioni è necessaria un’autorizzazione, che deve essere presentata quando le merci sono dichiarate per l’esportazione e al più tardi all’atto dello svincolo delle merci.
3. Senza la presentazione di una autorizzazione di esportazione valida, l’esportazione di tali merci è vietata.
4. Le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, Gibilterra, la Repubblica d’Islanda, il Kosovo (6), il Principato del Liechtenstein, il Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano e i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del trattato non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Lo stesso vale per le esportazioni verso Büsingen, l’isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
5. Le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS non sono soggette alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Sulla base del principio di solidarietà, gli Stati membri autorizzano le esportazioni destinate a essere utilizzate in paesi terzi per consentire la fornitura di dotazioni di emergenza nell’ambito degli aiuti umanitari. Gli Stati membri trattano le domande di autorizzazione di esportazione nella maniera più rapida possibile, e comunque entro due giorni lavorativi dalla data in cui le autorità competenti hanno ricevuto tutte le informazioni richieste.
7. Gli Stati membri dovrebbero valutare positivamente la concessione di autorizzazioni quando le esportazioni sono destinate a enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico incaricati di distribuire i DPI o di metterli a disposizione delle persone colpite dalla Covid-19 o esposte al rischio di contrarre tale malattia oppure delle persone coinvolte nella lotta alla pandemia di Covid-19. Tali autorizzazioni dovrebbero essere concesse solo nella misura in cui il volume delle esportazioni non sia tale da costituire una minaccia per la disponibilità dei DPI elencati nell’allegato I nel mercato dello Stato membro in questione o altrove nell’Unione. A tal fine, prima di concedere tale autorizzazione gli Stati membri ne informano la Commissione utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica: SG-CCH@ec.europa.eu. La Commissione emette un parere entro 48 ore dal momento in cui ne è stata informata.
Storico versioni
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