Art. 7

Licenze di pilota per attività non commerciali senza un’abilitazione al volo strumentale

In vigore dal 4 mar 2020
Licenze di pilota per attività non commerciali senza un’abilitazione al volo strumentale Per la convalida delle licenze di pilota privato o delle licenze CPL e ATPL senza un’abilitazione al volo strumentale, laddove il pilota intenda esercitare soltanto i privilegi di pilota privato, i titolari devono soddisfare tutti i seguenti requisiti: a) dimostrare conoscenze in materia di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane; b) superare il test di abilitazione per la licenza di pilota privato (PPL) come definito nell’allegato I (parte FCL), punto FCL.235, del regolamento (UE) n. 1178/2011; c) soddisfare i corrispondenti requisiti dell’allegato I (parte FCL), sottoparte H, del regolamento (UE) n. 1178/2011 per il rilascio di un’abilitazione per tipo o per classe, pertinenti in rapporto ai privilegi della licenza posseduta; d) essere titolare almeno di un certificato medico di classe 2, rilasciato conformemente all’annesso 1 della convenzione di Chicago; e) dimostrare la competenza linguistica in conformità all’allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011; f) avere un’esperienza minima di almeno 100 ore come pilota nella corrispondente categoria di aeromobili.
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