Art. 6

Licenze di pilota per attività non commerciali con un’abilitazione al volo strumentale

In vigore dal 4 mar 2020
Licenze di pilota per attività non commerciali con un’abilitazione al volo strumentale Per la convalida delle licenze di pilota privato con un’abilitazione al volo strumentale o delle licenze di pilota commerciale (CPL) e delle licenze di pilota di linea (ATPL) con abilitazione al volo strumentale, laddove il pilota intenda esercitare soltanto i privilegi di pilota privato, i titolari devono soddisfare tutti i seguenti requisiti: a) superare il test per l’abilitazione al volo strumentale e per le abilitazioni per tipo o per classe pertinenti in rapporto ai privilegi della licenza posseduta, in conformità all’allegato I (parte FCL), appendici 7 e 9, del regolamento (UE) n. 1178/2011; b) dimostrare conoscenze in materia di regolamentazione aeronautica, codici meteorologici aeronautici, pianificazione e prestazioni del volo (IR) e prestazioni umane; c) dimostrare la competenza linguistica in conformità all’allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011; d) essere titolare almeno di un certificato medico di classe 2 valido, rilasciato conformemente all’annesso 1 della convenzione di Chicago; e) avere un’esperienza minima di almeno 100 ore di tempo di volo strumentale come pilota in comando (PIC) nella corrispondente categoria di aeromobili.
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