Art. 5
Licenze di pilota per il trasporto aereo commerciale e altre attività commerciali
In vigore dal 4 mar 2020
Licenze di pilota per il trasporto aereo commerciale e altre attività commerciali
Per la convalida delle licenze di pilota per il trasporto aereo commerciale e altre attività commerciali, i titolari devono soddisfare i seguenti requisiti, a seconda dei casi, in funzione dei privilegi che intende ottenere:
a)
soddisfare, sotto forma di test di abilitazione, i requisiti per il ripristino dell’abilitazione per tipo o per classe di cui all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, pertinenti in rapporto ai privilegi della licenza posseduta;
b)
dimostrare di conoscere le parti pertinenti dei requisiti operativi e l’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;
c)
dimostrare la competenza linguistica in conformità all’allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
d)
essere titolare di un certificato medico di classe 1 valido, rilasciato in conformità all’allegato IV (Parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011;
e)
nel caso dei velivoli, oltre ai requisiti di cui alle lettere da a) a d), soddisfare i requisiti in materia di esperienza stabiliti nella tabella 1 dell’allegato del presente regolamento;
f)
nel caso degli elicotteri, oltre ai requisiti di cui alle lettere da a) a d), soddisfare i requisiti in materia di esperienza stabiliti nella tabella 2 dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
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