Art. 3

Riconoscimento delle licenze di paesi terzi

In vigore dal 4 mar 2020
Riconoscimento delle licenze di paesi terzi Fatti salvi gli accordi internazionali conclusi tra l’Unione e un paese terzo a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, gli Stati membri possono: a) riconoscere, in conformità alla sezione 2 del presente regolamento, le licenze di pilota, le abilitazioni, i privilegi o i certificati associati, nonché i relativi certificati medici rilasciati a norma del diritto di paesi terzi; b) rilasciare, in conformità all’ del regolamento (UE) n. 1178/2011, all’articolo 3 bis del regolamento (UE) 2018/395 o all’articolo 3 bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, a seconda dei casi, licenze equivalenti ai richiedenti che sono già titolari di licenze, abilitazioni, privilegi o certificati equivalenti rilasciati in conformità all’annesso 1 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944 a Chicago (la «convenzione di Chicago») da un paese terzo, a condizione che tali richiedenti soddisfino le condizioni di cui alla sezione 3 e tenuto conto di eventuali crediti attribuiti sulla base di una raccomandazione di un’organizzazione di addestramento autorizzata o di un’organizzazione di addestramento dichiarata; c) riconoscere ai titolari di una licenza di pilota di linea («ATPL») rilasciata da o per conto di un paese terzo in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago la totalità dei crediti relativi all’obbligo di frequentare un corso di addestramento prima di sostenere gli esami di conoscenza teorica e il test di abilitazione, a condizione che tali titolari abbiano maturato i requisiti di esperienza richiesti per il rilascio di una ATPL nella corrispondente categoria di aeromobili, come stabilito nell’allegato I, sottoparte F, del regolamento (UE) n. 1178/2011, e a condizione che la licenza del paese terzo contenga l’indicazione dell’abilitazione per tipo valida per l’aeromobile da utilizzare per il test di abilitazione ai fini della ATPL. d) rilasciare abilitazioni per tipo di velivolo o elicottero a titolari di licenze rilasciate in conformità al regolamento (UE) n. 1178/2011 nel rispetto dei requisiti stabiliti da un paese terzo per il rilascio di tali abilitazioni; dette abilitazioni sono limitate agli aeromobili immatricolati in quel paese terzo, ma la limitazione può essere revocata se il pilota soddisfa le condizioni di cui all’ del presente regolamento.
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