Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 mar 2020
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1178/2011, al regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (4) e al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione (5).
2. Inoltre ai fini del presente regolamento per «voli del costruttore» si intendono i voli di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (6).
Storico versioni
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