Art. 9
Condizioni per la conversione delle licenze
In vigore dal 4 mar 2020
Condizioni per la conversione delle licenze
1. L’autorità competente di uno Stato membro può convertire una licenza relativa alla corrispondente categoria di aeromobili in una PPL in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 contenente un’abilitazione per classe e per tipo a equipaggio singolo, in una BPL in conformità all’allegato III (Parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o in una SPL in conformità all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976, laddove la licenza originaria sia stata rilasciata in conformità ai requisiti dell’annesso 1 della convenzione di Chicago da un paese terzo e la licenza sia alternativamente:
a)
una licenza equivalente alle licenze di cui al paragrafo 1;
b)
una CPL o una ATPL.
2. Il titolare della licenza da convertire deve soddisfare i seguenti requisiti minimi per la corrispondente categoria di aeromobili:
a)
superare un esame scritto in materia di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane;
b)
superare il test di abilitazione PPL, BPL o SPL, a seconda dei casi, in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, all’allegato III (parte BFCL) del regolamento (UE) 2018/395 o all’allegato III (parte SFCL) del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976;
c)
soddisfare i requisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione per classe o per tipo, conformemente alla sottoparte H;
d)
essere titolare di un certificato medico come prescritto dall’allegato IV (Parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011 e rilasciato in conformità al medesimo allegato;
e)
dimostrare la competenza linguistica in conformità all’allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
f)
aver completato almeno 100 ore di volo come pilota.
Storico versioni
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