Art. 7
Licenze di pilota per attività non commerciali senza un’abilitazione al volo strumentale
In vigore dal 4 mar 2020
Licenze di pilota per attività non commerciali senza un’abilitazione al volo strumentale
Per la convalida delle licenze di pilota privato o delle licenze CPL e ATPL senza un’abilitazione al volo strumentale, laddove il pilota intenda esercitare soltanto i privilegi di pilota privato, i titolari devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
a)
dimostrare conoscenze in materia di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane;
b)
superare il test di abilitazione per la licenza di pilota privato (PPL) come definito nell’allegato I (parte FCL), punto FCL.235, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
c)
soddisfare i corrispondenti requisiti dell’allegato I (parte FCL), sottoparte H, del regolamento (UE) n. 1178/2011 per il rilascio di un’abilitazione per tipo o per classe, pertinenti in rapporto ai privilegi della licenza posseduta;
d)
essere titolare almeno di un certificato medico di classe 2, rilasciato conformemente all’annesso 1 della convenzione di Chicago;
e)
dimostrare la competenza linguistica in conformità all’allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
f)
avere un’esperienza minima di almeno 100 ore come pilota nella corrispondente categoria di aeromobili.
Storico versioni
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