Art. 43
Identificazione dei ratiti riproduttori e dei ratiti da reddito
In vigore dal 30 gen 2020
Identificazione dei ratiti riproduttori e dei ratiti da reddito
L’ingresso nell’Unione di partite di ratiti riproduttori e di ratiti da reddito è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati individualmente mediante collari o un transponder iniettabile:
a)
con il codice del paese terzo o territorio di origine conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due lettere;
b)
conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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